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Counseling Day 2023


 
Esce oggi la sentenza del Consiglio di Stato che annulla la sentenza del TAR del 17 Novembre 2015 n. 13020, sentenza impugnata da Assocounseling ( e a sostegno dalle altre associazioni di counseling), Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero della Salute versus Consiglio Nazionale dell’ordine degli psicologi, relativamente all’iscrizione di Assocounseling nell’elenco delle associazioni ai sensi della legge 4/2013 tenuto dal MISE.

“Giustizia è fatta – esclama soddisfatta la Presidente del CoLAP Emiliana Alessandrucci – il Consiglio di Stato con chiarezza annulla la sentenza del TAR che cancellava l’iscrizione all’elenco del MISE di Assocounseling. Dopo anni di attacchi finalmente abbiamo ottenuto la giusta risposta, sarebbe utile se qualcuno oggi chiedesse scusa ai migliaia di Counselor professionisti vittime continue di vessazioni e illazioni. Dopo la lettera irrituale di ieri del Ministero della Salute, il nostro mondo si è sentito colpire dalle Istituzioni, quelle istituzioni che dovrebbero invece includerlo e proteggerlo. Una lettera del Ministero della Salute che dichiarava riservata agli psicologi l’attività dei counselor, quando all’interno di un procedimento giudiziario stava formalmente difendendo la posizione del Consiglio Superiore di Sanità che riconosceva il counseling e i counselor ci è sembrata incomprensibile e lesiva degli interessi dei professionisti e dei loro clienti; fatti come questi rischiano di danneggiare l’immagine delle Istituzioni e alimentare quel senso di sfiducia tra i cittadini e gli organi dello Stato che davvero fa male al paese e alla nostra economia.”

“Oggi premiamo la libertà di esercizio della professione – ribadisce la Presidente - è importante il riferimento che la sentenza fa ai principi di concorrenza e competitività:

A) per un verso lo svolgimento di una attività professionale lecita è libero in base al principio secondo il quale “la tutela costituzionale del diritto al lavoro non postula una rigida ripartizione delle varie attività lavorative fra categorie diverse, nè richiede la difesa degli appartenenti ad una categoria da iniziative concorrenziali di soggetti ad essa estranei” (così Cass. civ., Sez. un., 7 settembre 1989 n. 3879). D’altronde il principio suesposto è stato già messo in evidenza dal giudice delle leggi nell’affrontare il tema degli ordinamenti professionali, come è stato anche ricordato dalle parti controvertenti in molti atti processuali depositati nel presente grado di appello, affermando che il sistema degli ordinamenti professionali di cui all'art. 33 Cost., comma 5, deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarità, “che appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali - e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini - è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (cfr. ad esempio le zone di attività mista tra avvocati e dottori commercialisti nel settore tributario anche contenzioso; degli ingegneri e architetti nel settore di determinate progettazioni; degli ingegneri o dei geologi in alcuni settori della geologia applicata e della tutela dell'ambiente; degli ingegneri e dottori in scienze forestali nell'ambito di talune sistemazioni montane)” (così Corte Cost. 21 luglio 1995 n. 345);

B) sotto altro versante poi, la ripercussione che ha avuto nel nostro ordinamento l’introduzione in sede europea del principio di massima concorrenza nell’ambito dei Paesi dell’Unione quale regolatore delle normazioni dei singoli ordinamenti statali in materia di “servizi interni”, plasticamente scolpito nei considerando e nelle disposizioni della direttiva 2006/123/CE, ha prodotto la creazione legislativa di un criterio di attuazione (si potrebbe dire “coacervato”) in merito ai principi di cui agli artt. 3, 33 e 41 Cost., con la introduzione della norma (anch’essa richiamata dalle parti processuali nel presente grado di giudizio) contenuta nell’art. 1, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27 (recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) che così dispone: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo eragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”. Su tale aspetto va rimarcato che solo sei mesi prima, con l’art. 3, comma 1, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella l. 14 settembre 2011, n. 148, il legislatore nazionale aveva proclamato il principio secondo cui “(…) l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge (…)”.


Il consiglio di stato riconosce i principi fondanti della legge 4/2013:

“Incoraggiare forme di associazionismo tra imprenditori o professionisti, che, svolgendo attività professionali non incanalate legislativamente verso la regolamentazione propria di ordini o collegi professionali, opererebbero in uno stato di completa anarchia con potenziali ripercussioni pregiudizievoli nei confronti degli utenti/clienti; Sollecitare le associazioni a predisporre regole di condotta che, seppur non riconducibili alla previsione legislativa, possano comunque imporsi ai singoli professionisti (..)disciplinando aspetti peculiari delle singole attività e definendo un assetto deontologico comportamentale degli associati, tale da garantire gli utenti/clienti, la cui violazione possa tradursi nella irrogazione di sanzioni amministrative a carico dei professionisti trasgressori. Curare una trasparenza telematica diffusa”

“Mi pare una sentenza chiara – incalza l’Alessandrucci – che non lascia dubbi e che premia competenze, lavoro e competitività, io ci leggo anche un invito a creare una maggiore collaborazione tra le professioni e a chiudere quest’era fatta di folli conflitti provenienti proprio da quei professionisti che dovrebbero aiutare le persone a saperli gestire.

Ed ora aspettiamo la riammissione di Assocounseling nell’elenco del MISE e buon lavoro a tutti i counselor italiani”.

titolo: Giustizia è fatta: il Consiglio di Stato azzittisce il CNOP
autore/curatore: Emiliana Alessandrucci
fonte: CoLAP
data di pubblicazione: 23/01/2019
tags: Consiglio di Stato, sentenza, counseling, AssoCounseling

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